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REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI
CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1.
I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b)
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e
realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti
limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono
rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a) essere
delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati
di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di
chiusura;
c) essere forniti
di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non
rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per
fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata,
in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o
immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare.
L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata
di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni
persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa
vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.
All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in
base alla portata dell'impianto.
3. I locali per
fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal)
rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie
destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51
della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore alla metà della
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente
dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno
attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai
regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione,
l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione
devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della
messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei
medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati
di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i
certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione
devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
7. Nei locali in cui
e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che
evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale,
tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE»,
integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di
legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta
vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con
più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei
luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli
con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
9. I locali per
fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa
contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER
FUMATORI».
10. I cartelli di cui
al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le
ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO
ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di
mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare,
determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area
riservata.
11. Il locale non
rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui
ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di cui
all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Jokero è a disposizione per la progettazione,
l'istallazione e la messa in regola degli impianti nelle zona fumatori.
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